Regolamenti e Statuto
Il presente regolamento è disponibile, per la consultazione, a tutti i soci della S. S. D. Conero Golf Club Srl presso la segreteria, per il principio di massima trasparenza, evitando così qualsiasi tipo di arbitrio. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare questo regolamento nel caso se ne presentasse la necessità.
STATUTO SOCIALE
TITOLO I°: DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – OGGETTO – AFFILIAZIONI – DURATA
Art. 1 – Denominazione socialeE’ costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione “Società Sportiva Dilettantistica CONERO GOLF CLUB S.R.L.” I Colori Sociali sono il verde e l’azzurro
Art. 2 – Sede sociale.
1. La società ha sede nel comune di Sirolo (AN) all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. L’organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Art. 3 – Scopo 1. La società ha per scopo l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, con particolare riferimento allo sport del Golf, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all’età, alle condizioni psico – fisiche nonché alle convinzioni morali.
2. La società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.
Art. 4 – Oggetto e attività sociali
1. La società ha per oggetto principale l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l’attività didattica e la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alla disciplina del Golf, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della F.I.G. e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi.
2. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:
a. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ad in particolare dalla Federazione Italiana Golf;
b. organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili
c. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
d. costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, ed in particolare campi da Golf , nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;
e. gestire, nell’ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa.
f. svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;
4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell’oggetto sociale.
5. La società potrà compiere, nell’interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.
6. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte – se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell’oggetto principale – svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio e’ soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.
Art. 5 – Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi
1. La società richiederà l’affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, per il tramite della Federazione Italiana Golf, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. La società potrà anche richiedere l’affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento della attività sportive amatoriali non agonistiche e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale alla Federazione Italiana Golf;
2. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.
3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate. Art. 6 – Durata La società ha durata fino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
TITOLO II° – CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI SOCI – PARTECIPAZIONI – RECESSO
Art. 7 – Capitale sociale
1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), diviso in quote ai sensi dell’art. 2468 del Codice Civile.
2. Possono essere conferiti, a liberazione della quota di Capitale Sociale sottoscritta, anche in sede di aumento del Capitale Sociale stesso, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Art. 8 – Variazioni del capitale sociale: aumento
1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. E’ espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio dell’assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione
2 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
3 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l’esercizio del diritto di opzione predetto.
4 Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta, e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.
5 E’ attribuita all’Assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 9 – Variazioni del Capitale sociale: riduzione
1. Il Capitale Sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.
2. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.
3. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell’assemblea, della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.
Art. 10 – Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci
1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell’organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei Soci. 3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera dei soci.
4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell’art. 2467 cod. civ.
Art. 11 – Partecipazioni
1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell’art. 90 della Legge 289/02 non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.
3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
Art. 12 – Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione
1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, ai sensi delle vigenti disposizioni speciali della legge istituiva delle società sportive dilettantistiche di capitali. Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente mortis causa.
2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente si precisa a tal fine che per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d’azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;
3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi
Art. 13 – Recesso dei soci
1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 12, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, 2° comma, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società. Il diritto di recesso motivato da tale causa, non potrà tuttavia essere esercitato entro il termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.). Si applica altresì l’art. 2497 quater – c.c.
3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, dell’ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.
5. Nei casi precedentemente elencati il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Art. 14 – Rimborso della partecipazione del socio receduto – esclusione
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 2473 c.c. ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.
3. In tal caso, dovendosi procedere ad una riduzione del Capitale Sociale in misura corrispondente alla quota di partecipazione, in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale; qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale spetterà ai soci deliberare l’incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.
Art. 15 – Esclusione dei soci
1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, costituisce speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la radiazione del socio dalla FIG o dalle altre Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale.
2. Costituisce inoltre speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la squalifica del socio per Doping;
3. Per il rimborso della partecipazione al socio escluso si applica l’articolo precedente.
4. La risoluzione del rapporto sociale non esonera il socio escluso dal pagamento dei contributi associativi previsti dal presente Statuto per l’anno in corso alla data di risoluzione del rapporto sociale.
TITOLO III° – ORGANI DELLA SOCIETA’
Art. 16 – Organi Sociali
1. Sono organi della società:
a) L’assemblea dei soci;
b) L’Organo Amministrativo;
c) L’Organo di Revisione e Controllo (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci)
2. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della società. L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero i co-amministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.
DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEE
Art. 17 – Diritto di voto
1. Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.
2. In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.
Art. 18 – Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni
1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge – attualmente l’art. 2479 c.c. – e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis del codice civile, oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. Nei casi previsti dalla legge – attualmente art. 2479, 4° comma, c.c. – le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare.
Art. 19 – Metodo assembleare: convocazione
1. L’Assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.
2. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.
3. L’Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dal socio). Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
4. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
5. In caso di urgenza la convocazione dell’Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail o telefax almeno tre giorni prima dell’Assemblea.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all’assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Art. 20 – Presidenza dell’assemblea e verbale
1. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall’Assemblea stessa. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.
2. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Art. 21 – Intervento in assemblea e rappresentanza
1. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che alla data dell’assemblea stessa risultano iscritti nell’elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nell’elenco soci successivamente alla data di invio della convocazione dell’assemblea potranno partecipare alla stessa sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare.
2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.
3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Art. 22 – Audio/Video Assemblee
E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Art. 23 – Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto
1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 24.
3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario. 4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Art. 24 – Quorum costitutivi e deliberativi
1. L’Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, e delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea
2. L’Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano, in prima convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
AMMINISTRAZIONE
Art. 25- Amministrazione
1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all’articolo 18 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.
2. Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero e determinare la durata della carica.
3. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra non soci.
4. Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all’art.2390 del codice civile. E’ fatto tuttavia divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito delle medesime discipline facenti capo agli enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.
5. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive l’Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall’Autorità Sportiva.
Art. 26 – Durata e cessazione dell’organo amministrativo
1. L’Amministratore Unico, gli Amministratori o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all’atto della loro nomina, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
2. Gli Amministratori sono rieleggibili.
3. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dei soci, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
5. Se viene meno la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica deve intendersi decaduto l’intero Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l’Assemblea dei soci per il rinnovo dell’Organo Amministrativo. In caso di nomina di due co-amministratori la decadenza opera con il venire meno di uno dei due amministratori.
Art. 27 – Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni
1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie dell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del consigliere nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario. 5. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell’organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.
6. Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con il metodo collegiale.
Art. 28 – Metodo collegiale: convocazione
1. Il Consiglio è convocato ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli amministratori, o se esiste il Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio sarà convocato con avviso spedito o consegnato a ciascun consigliere ed ai Sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci.
3. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche tramite telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.
4. L’avviso dovrà contenere il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.
6. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi, se nominati, e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.
Art. 29 – Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza
E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Art. 30 – Metodo collegiale: deliberazioni
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in carica in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente ha un voto pari agli altri membri.
3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.
Art. 31 – Poteri dell’organo amministrativo
1. L’organo amministrativo, quale che sia modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci.
2. L’esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell’organo amministrativo.
3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all’art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la straordinaria amministrazione.
4. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.
5. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo indicativo e non esaustivo:
a) l’acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;
b) gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
c) la stipula di contratti di locazione immobiliare;
d) l’acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati
e) la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l’assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
f) la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;
g) la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;
h) l’assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;
i) il rilascio di cambiali e l’accettazione di cambiali-tratte;
j) il promuovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
k) le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;
l) ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a € 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).
6. Quando l’amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi assume ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria della società, mentre per gli atti di amministrazione straordinaria sarà necessaria l’autorizzazione dell’assemblea dei soci;
7. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l’Amministratore Unico, quest’ultimo previa autorizzazione dei soci a sensi del comma precedente, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
8. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell’Amministratore Unico e/o dell’Amministratore Delegato ai sensi dell’art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di sua revoca Art. 32 – Delega di poteri 1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega.
2. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.
3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto del codice civile.
5. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.
Art. 33 – Rappresentanza della società
1. L’Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.
2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati eventualmente nominati, nell’ambito dei poteri loro conferiti.
3. In caso di nomina di due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza della società spetta agli stessi amministratori in via disgiunta e/o congiunta in relazione alla tipologia degli atti e delle operazioni da compiere, ai sensi del precedente art. 29, comma 4.
4. L’organo amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, vice Direttori, Procuratori, conferendo in parte i suoi poteri e attribuendo la relativa rappresentanza sociale.
Art. 34 – Compenso dell’organo amministrativo
1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. Il Consiglio determinerà, sentito all’occorrenza il parere dei Sindaci effettivi, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.
2. I soci possono inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.
3. Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall’art. 10, comma6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 35 – Collegio Sindacale
1. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2477 del codice civile.
2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali designano anche il Presidente.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
4. L’emolumento dei Sindaci è stabilito dai soci e, in mancanza, dalle tariffe professionali vigenti.
Art. 36 – Competenze e doveri del Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis codice civile e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma codice civile.
3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.
TITOLO IV° – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – TITOLI DI DEBITO
Art. 37 – Esercizi sociali – bilanci
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione dell’inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società lo richiedano: in quest’ultimo caso l’organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.
Art. 38 – Divieto di distribuzione degli Utili
Considerata l’assenza di scopo di lucro della società, ed il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società ed utilizzabile unicamente a copertura di eventuali perdite di esercizio.
Art. 39 – Titoli di debito
La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile. L’emissione dei titoli di debito è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.
TITOLO V° – AFFILIATI – ATLETI DILETTANTI E ORGANI SPORTIVI
Articolo 40 – categorie di affiliati
1. Si intendono per Affiliati i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all’oggetto sociale.
2. Gli affiliati dovranno essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportive cui la società è affiliata. L’uso delle strutture sportive della società è infatti riservato ai soci e ai tesserati, questi ultimi anche se tesserati da parte di società, circoli o associazioni sportive dilettantistiche affiliati alle medesime organizzazioni nazionali cui è iscritta la società
3. Gli affiliati si distinguono nelle seguenti categorie:
a) frequentatori;
c) benemeriti;
d) sostenitori;
e) juniores.
4. Tutti gli affiliati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l’utilizzo delle strutture sportive della stessa, all’apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell’Organo Amministrativo.
5. l’Organo Amministrativo delibera in merito alle domande di ammissione degli aspiranti affiliati e cura la tenuta del libro degli Affiliati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall’elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.
Articolo 41 – frequentatori
1. Sono coloro che – previo tesseramento ad uno degli Organismi Sportivi cui è affiliata la società – sono ammessi ad utilizzare le strutture e gli impianti sportivi della società stessa, per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all’oggetto sociale;
2. I frequentatori sono tenuti a versare alla società il contributo annuale ordinario e l’eventuale contributo una tantum determinati dall’Organo Amministravo.
Articolo 42 – benemeriti
1. Sono affiliati benemeriti coloro che si sono particolarmente distinti nell’esercizio della attività golfistica, riportando affermazioni in tornei di rilevanza quantomeno nazionale.
2. Per affermazione, al fine del riconoscimento della benemerenza, si intende l’aver raggiunto in tornei golfistici della summenzionata rilevanza, un piazzamento pari almeno al terzo posto. I requisiti necessari alla benemerenza saranno successivamente meglio precisati dal regolamento.
3. I benemeriti sono esonerati dal versamento del contributo annuale e dal contributo una tantum.
Articolo 43 – sostenitori
1. Sono coloro che, condividendo gli scopi della Società, ne abbiano validamente contribuito all’affermazione e/o al consolidamento, effettuando in favore delle società donazioni e versamenti a titolo di liberalità.
2. Anche gli affiliati sostenitori sono esonerati dal versamento del contributo annuale e del contributo una tantum.
Articolo 44 –juniores
1. Sono juniores gli affiliati che svolgono attività golfistica amatoriale ed hanno una età compresa tra i 6 ed i 21 anni.
2. Gli Juniores sono ammessi al pagamento di un contributo annuale ridotto.
3. Gli affiliati juniores, se maggiorenni, hanno diritto di partecipare alla riunioni del Commissione sportiva e di disciplina, ma senza diritto di voto.
Articolo 45 – norme per l’ammissione degli affiliati – tesseramento
1. Condizione indispensabile per essere affiliato alla società è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società, per i propri soci, per gli affiliati e per gli atleti dilettanti richiederà il tesseramento presso la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi e del quale riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di affiliazione o di aggregazione o quote associativa federali.
2. Per ottenere l’ ammissione ogni aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda alla Società. Per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
3. L’aspirante affiliato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti requisiti richiesti per l’ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità della Società e si impegnerà a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi sociali;
4. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.
Articolo 46 – norme comuni agli affiliati
1. Fermo restando l’emanando regolamento, che conterrà una disciplina maggiormente esaustiva e particolareggiata, gli affiliati hanno diritto:
• ad avere la tessera sociale ed a frequentare i locali, le attrezzature e gli impianti sociali espressamente loro destinati dalla Società;
• a praticare gli sports sociali attenendosi alle norme previste dai regolamenti delle singole sezioni;
• a prendere parte con i colori sociali, previo consenso della Commissione sportiva e di disciplina, alle competizioni ed alle manifestazioni sportive promosse dalla Società o da altri Enti;
• a vestire la divisa sociale e a fregiarsi dei distintivi di categoria cui appartengono e della carica che rivestono;
• a richiedere, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza temporanea/giornaliera per estranei alla Società, nelle sale e nei locali messi a disposizione dalla Società, nei limiti fissati dalle norme del regolamento;
• a presentare candidati ad affiliati, nei limiti che saranno fissati dal regolamento;
• a presentare per iscritto alla Commissione Sportiva e di disciplina proposte e reclami;
• a partecipare alla riunioni della Commissione;
• ad essere eletti come componenti della Commissione Sportiva e di Disciplina (in breve, Commissione) e del Collegio dei Probiviri (in breve, Collegio), secondo le norme previste dal presente statuto e dal regolamento.
2. Tutti gli affiliati hanno il dovere:
• di mantenere in ogni luogo ed occasione un comportamento tale da non menomare in loro la dignità di gentiluomo e di sportivo;
• di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dai competenti organi della società;
• di non contrastare l’attività sociale e di comportarsi correttamente nei confronti dei singoli soci;
• di astenersi dal prendere parte, con colori diversi da quelli della Società, ad attività sportive ed agonistiche praticate dalla stessa, senza preventiva autorizzazione scritta della Commissione;
• di pagare, esclusi i soci benemeriti e sostenitori, i contributi ordinari e straordinari fissati da deliberazioni degli organi sociali;
• di risarcire i danni cagionati alla Società, direttamente o a mezzo delle persone invitate, nella misura fissata dagli organi sociali;
• di onorare tempestivamente tutte le obbligazioni assunte nell’ambito delle varie attività sociali;
• di non svolgere attività politica nei locali della società;
• di comunicare alla società i cambiamenti di domicilio nei trenta giorni successivi.
Articolo 47 – Atleti Dilettanti Agonisti
1. La società Sportiva, dietro contributo determinato dall’organo amministrativo di anno in anno, potrà ammettere atleti dilettanti agonisti (d’ora in avanti: atleti) non soci né affiliati a frequentare, in tutto o in parte, gli impianti sportivi della Società, o nella disponibilità della stessa, richiedendo alla FIG il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo Statuto della FIG;
2. L’ammissione degli atleti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell’anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) ovvero per il diverso periodo previsto dai regolamenti federali, e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno;
3. Sia la società che l’atleta possono recedere ogni anno.
4. Entro il 30 maggio di ciascun anno l’atleta avrà facoltà di presentare richiesta di ammissione per l’anno successivo, con impegno al pagamento del relativo contributo annuale. Su tale richiesta deciderà l’organo amministrativo della Società entro il 30 giugno.
5. Condizione indispensabile per l’ammissione quale atleta è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
6. Tutti gli atleti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalle normative sportive, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.
7. Per quanto concerne gli atleti minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della società e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dello stesso.
8. Il Regolamento può prevedere la suddivisione degli atleti in sottocategorie e definisce in ogni caso in modo uniforme le condizioni ed i requisiti per l’appartenenza degli atleti alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l’ammissione di chi non sia atleta a frequentare gli impianti sportivi ed i locali della Società, nel rispetto di quanto è previsto dallo statuto e dal Regolamento della FIG;
9. La radiazione dalla FIG o dalla ammissione a frequentazione degli impianti e locali della Società per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell’ammissione dell’atleta alla frequentazione degli impianti e locali della Società.
Articolo 48 – contributi associativi
1. Tutti gli affiliati, esclusi i soci e gli affiliati benemeriti e sostenitori, sono tenuti a corrispondere un contributo annuale nella misura che deve essere determinata dall’organo amministrativo entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno successivo.
2. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dall’organo amministrativo.
3. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.
4. L’affiliato che non è in regola con i pagamento non può esercitare i diritti spettatigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre 31 dicembre dell’anno cui i contributi si riferiscono.
Articolo 49 – contributi una tantum
1. A richiesta dell’Organo amministrativo, per motivate esigenze societarie, potranno essere richiesti agli affiliati versamenti una tantum. La misura del contributo una tantum è determinata dall’Organo amministrativo.
2. Dal versamento una tantum sono esonerati i benemeriti ed i sostenitori.
Articolo 50 – Organi Sportivi della Società
Sono organi sportivi della società:
a) La Commissione Sportiva e di disciplina (se nominata in quanto ritenuta utile o opportuna);
b) Il Collegio dei Probiviri (se nominato, in quanto ritenuto utile o opportuno)
Articolo 51 – Commissione Sportiva e di Disciplina
1. La Commissione Sportiva e di disciplina (in breve, Commissione) è formata da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di sette. I componenti della Commissione sono nominati dalla Assemblea e scelti tra i soci e tutte le categorie di tesserati e affiliati, purché maggiorenni.
2. Le deliberazioni della Commissione sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Di ogni seduta della Commissione verrà redatto apposito Verbale. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dalla Commissione a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti della Commissione nominano nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente Vicario. In caso di morte, decadenza o di dimissioni di componenti prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell’ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti l’intera Commissione è considerata decaduta e deve essere rinnovata. 5. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’assemblea per la nomina della nuova Commissione. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dalla Commissione decaduta.
6. La Commissione si riunisce normalmente due volte l’anno, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri. I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell’articolo precedente.
7. La commissione resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.
8. Tutte le cariche sono onorifiche.
Articolo 52 – Funzioni della Commissione Sportiva e di Disciplina
Alla Commissione sono attribuite le competenze relative a:
• l’adozione di provvedimenti disciplinari in prima istanza;
• la nomina, ove ritenuto utile od opportuno, del Direttore Sportivo, che può essere scelto anche al di fuori della Commissione. In tal caso egli partecipa alle riunioni della Commissione con voto consultivo.
• l’approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo della Società.
Articolo 53 – Funzioni della Commissione quale organo di disciplina di prima istanza
1. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme di regolamento e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo degli atleti dilettanti in quanto tali saranno giudicati dall’organo di disciplina di prima istanza.
2. L’organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed espletato tutte le altre indagini che ritenga opportune.
3. La decisione dovrà essere redatte per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segretaria della società, copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ad ai contro-interessati, nonché all’organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Contro il provvedimento adottato, sia i diretti interessati, sia i contro-interessati, sia la società, possono presentare ricorso alla commissione dì Disciplina di seconda istanza, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dalla decisione. In mancanza del ricorso antro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
Articolo 54 – Collegio dei Probiviri – composizione e funzioni
1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti dai soci tra i tesserati, affiliati e sportivi dilettanti. Essi provvedono a nominare tra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni della Commissione Sportiva e di disciplina con voto consultivo.
2. I probiviri vigilano sull’osservanza del presente statuto e delle norme e regolamenti sportivi da parte dei soci, dei tesserati, affiliati e partecipanti, della Commissione e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dalla Commissione.
3. In particolare il Collegio dei Probiviri è organismo di secondo grado in ordine ai provvedimenti disciplinari. 4. Le modalità di funzionamento di detto organo di disciplina verranno determinate dal regolamento organico.
5. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati a dai contro-interessati o dalla società contro i provvedimenti disciplinari emessi dall’Organo di disciplina di prima istanza. La proposizione dell’impugnazione alla Commissione di disciplina di seconda istanza ha l’effetto di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato.
6. Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irrogano una delle sanzioni devono essere affisse per estratto presso la sede della società, per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano un termine più ampio.
7. La commissione resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.
8. Tutte le cariche sono onorifiche.
TITOLO VI° – SCIOGLIMENTO – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 55 – Scioglimento
1. Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L’assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti.
Art. 56 – Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi
Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l’intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 57 – Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.
2. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
3. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.
4. Le controversie in materia sportiva non definibili dalla Commissione Sportiva e dal Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti articoli saranno rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.
Art. 58 – Domicilio dei soci
1. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall’elenco soci presso il Registro delle Imprese.
2. I soci sono tenuti a comunicare all’Organo Amministrativo della società, ai fini delle comunicazioni previste dal presente Statuto, il proprio numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica.
3. E’ onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.
Art. 59 – Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.
3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
4. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.
Art. 60 – Computo dei termini
Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno “iniziale” né quello “finale”.
Art. 61 – Socio Unico
Le disposizioni del presente satuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. F.TO PIERANTONI GUERRINO
F.TO MARCO ROCCHEGGIANI
F.TO GUIDI FLAVIO
F.TO ALESSANDRO BONTEMPI
F.TO BABINI GIANCARLO
F.TO MALATINI ROBERTO
F.TO VITTORIO BORTOLUZZI segue sigillo.
Nello spirito e nella sostanza delle Regole del Golf, allo scopo di salvaguardare il percorso che è patrimonio comune, tutelare il regolare svolgimento del gioco e per la sicurezza personale di ogni singolo individuo o frequentatore, saranno soggette a provvedimenti disciplinari le seguenti infrazioni :
- Intemperanze nel comportamento (lancio bastoni, turpiloquio, urla sul percorso)
- Mancata riparazione pitch-marks sui green
- Mancato livellamento con il rastrello della sabbia dei bunkers
- Mancata riparazione delle zolle
- Passaggio con il carrello o il golf carts sui tees o sugli avantgreens e in quelle parti del percorso ove gli appositi cartelli ne vietino il transito
- Gioco pericoloso
- Mancato rispetto dell’ordine di partenza
- Abbigliamento non consono
- Pratica sul percorso
- Mancata partecipazione alla gara senza preventiva e tempestiva comunicazione alla segreteria
- Utilizzo delle palle del campo pratica sul percorso
- Gioco lento
- Gioco in campo senza permesso o prenotazione
Ogni giocatore è invitato ad osservare quanto sopra sia in gara che nei giri convenzionali di pratica.
E’ gradita la massima collaborazione da parte di ognuno che potrà inoltre segnalare eventuali infrazioni di terzi al Segretario, al Comitato di Gara, al Marshall o ai Membri della Commissione Sportiva.
I suddetti preposti non sono tenuti a contestare immediatamente l’infrazione agli interessati.
- Ogni infrazione darà luogo ad un richiamo scritto (ammonizione)
- Al secondo richiamo il Socio verrà sospeso dal gioco per un fine settimana
- Al terzo richiamo il Socio verrà sospeso per una settimana
- Al quarto richiamo il Socio sarà deferito alla Commissione di Disciplina di 1° istanza.
I provvedimenti disciplinari dovuti alle infrazioni elencate saranno esposti in bacheca.
Ricordiamo a tutti che quanto sopra, come già detto, è nell’interesse di tutti i soci ed ospiti affinché il gioco sia piacevole, scorrevole e sicuro.
- Giocate il vostro colpo solamente quando il gruppo davanti a voi si è portato a distanza di sicurezza.
- Avvertite, urlando forte, se pensate che la vostra palla potrebbe colpire qualcuno.
- Prestate attenzione agli operai del campo che spesso non sentono a causa dei rumori dei macchinari o delle cuffie che indossano.
- Non muovetevi, non parlate o non state vicino ad un giocatore che si appresta a fare un colpo.
- Giocate sempre senza alcun ritardo e ricordatevi che non si deve perdere contatto dal gruppo che vi precede
A TALE SCOPO RICORDATEVI CHE:
- Arrivando sul green lasciate la sacca, il carrello o il cart in una posizione che vi permetta di lasciare il green, per arrivare alla buca successiva, uscendo di fianco o dalla parte posteriore.
- Liberate subito il green. Non contate i colpi ne marcate lo score sul green nel quale avete appena finito di giocare, ma fatelo in prossimità della partenza successiva.
- Chi ha l’onore deve partire subito e marcare il proprio score dopo aver effettuato il colpo di partenza.
- In caso di dubbio sulle regole del golf, avete sempre l’opzione della regola 3/3 che vi permette di giocare una seconda palla, dichiarando prima con quale palla intendete contare i colpi.
- Se vi accorgete che il vostro gioco ritarda quello del team che vi segue, date loro il passo. In ogni caso lasciate sempre passare i team più veloci del vostro.
INOLTRE RICORDATEVI DI:
– rimettere a posto le zolle;
– evitare di provare il colpo sull’area di partenza;
– rastrellate bunkers dalle impronte;
– alzate i pitch-marks sul green, anche quelli non vostri: potete farlo sempre e senza penalità!!!;
– non passate con i carrelli sui green e avant green: giocherete sempre su superfici migliori.
- Giocate sempre una palla provvisoria se pensate che il vostro colpo sia finito in una zona di difficile ricerca.
- Controllate con attenzione il numero dei colpi del giocatore che state marcando; ricordatevi che dovete difendere gli interessi di tutti gli altri giocatori che partecipano alla gara.
RICORDATEVI CHE SE NON APPLICATE LE REGOLE DEL GOLF, NON STATE GIOCANDO A GOLF
Il rispetto delle norme di etichetta rende il gioco
più piacevole per tutti.
S.S.D. Conero Conero Club Srl
Il presente regolamento interno della S.S.D Conero Golf Club Srl intende regolare le modalità di utilizzo dei campi da golf e delle strutture del circolo, andandosi ad aggiungere alle norme presenti nello statuto della stessa società e di quello della Federazione Italiana Golf. Il presente regolamento è disponibile, per la consultazione, a tutti gli affiliati della S. S. D. Conero Golf Club Srl presso la segreteria, per il principio di massima trasparenza, evitando così qualsiasi tipo di arbitrio. L’Organo Amministrativo si riserva di modificare questo regolamento nel caso se ne presentasse la necessità
MODALITÀ DI AMMISSIONE
Chiunque desideri affiliarsi alla S.S.D Conero Golf Club Srl, deve presentare apposita domanda alla Segreteria, firmando il modulo di richiesta.
Le domande di ammissione alla categoria Juniores dovranno essere compilate da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
L’Organo Amministrativo delibererà sulle domande di ammissione degli aspiranti affiliati e curerà la tenuta del libro degli affiliati.
L’Affiliato, dovrà provvedere al pagamento presso la Sede Sociale, o tramite bonifico bancario, del contributo di affiliazione relativo all’anno in corso. Dal giorno dell’avvenuto pagamento del contributo di cui sopra, l’affiliato potrà frequentare la struttura ed avere accesso a tutti i servizi previsti dalla tipologia di contributo versato.
Le categorie di Affiliati, le norme per l’ammisione e le altre norme comuni sono disciplinate dallo Statuto della S.S.D. negli articoli da 40 a 46
ESAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AFFILIAZIONE
Il contributo di affiliazione in un’unica soluzione dovrà essere pagato entro i termini stabiliti di anno in anno dall’Organo Amministrativo; gli eventuali pagamenti rateali dovranno essere versati attraverso le modalità che verranno stabilite ogni anno dall’Organo Amministrativo.
Trascorso senza esito un mese dalla data del mancato pagamento totale o parziale, l ’Organo Amministrativo inviterà l’affiliato all’adempimento dei suoi obblighi verso il Club e dovrà inibirgli l’ingresso alla struttura fino a che non sia stata regolarizzata la posizione.
La quota individuale della F.I.G. dovrà essere pagata unitamente al contributo di affiliazione.
ACCESSO ALLA SEDE SOCIALE L’accesso alla Sede Sociale è riservato:
- agli affiliati in regola con i pagamenti del contributo di affiliazione; agli invitati degli affiliati purché muniti di regolare permesso;
- ai soci di altri circoli, in regola con i pagamenti delle quote stabilite;
- ai giocatori che pagano il green-fee. Il pagamento delle quote di ingresso è specificato per ciascun servizio: accesso ai percorsi, al campo pratica, alla piscina ed ai campi da tennis;
- ai figli degli affiliati fino all’età di 10 anni, purché accompagnati dal genitore
L’Organo Amministrativo ha la facoltà di permettere gratuitamente la frequentazione del Club ad autorità e personalità, che vengano ritenute di particolare prestigio per il Club stesso, alle quali viene riservata una tessere temporanea di ospitalità.
L’orario di apertura e chiusura della Sede è stabilito periodicamente dall’Organo Amministrativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
- È fatto divieto di fumare in tutti i locali del Conero Golf Club, compresi il campo pratica e i due campi da golf, l’executive e il percorso 18 buche.
- È fatto rigoroso divieto di introdurre animali nella Sede Sociale e nell’ambito delle aree della struttura.
- Tutte le auto dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi.
- Il circolo non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento o furto di valori, oggetti personali e di altre cose mobili di proprietà degli affiliati e/o dei loro invitati che vengano introdotti o lasciati nel Circolo, o che siano custoditi negli armadietti degli spogliatoi.
- L’affiliato è responsabile per danni alle cose, alle attrezzature, agli arredi e al personale del circolo, che siano provocati dallo stesso o dai suoi invitati.
- Tutti gli affiliati sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti di apertura e chiusura della Sede e dei relativi servizi.
- Tutti gli affiliati hanno l’obbligo di presentarsi e di registrarsi in segreteria prima di svolgere qualsiasi tipo di attività o prima di usufruire di qualsiasi tipo di servizio.
- Gli affiliati che non osservano le norme del Regolamento sono passibili delle sanzioni disciplinari di cui al paragrafo “Provvedimenti Disciplinari”.
DISPOSIZIONIPARTICOLARIPERLAFREQUENTAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
Club House
È obbligatoria la frequentazione in abiti decorosi.
Sono obbligatori “soft spikes”.
È consentito sostare con la tenuta da golf completa, in ordine e asciutta nei locali adiacenti la Segreteria.
Sala da Gioco
Nelle sale TV e nella sala in cui viene praticato il gioco delle carte è vietato fumare.
Nella Sede Sociale sono proibiti giochi d’azzardo.
Sale TV
È vietato fumare.
Golf
- La S. S. D. Conero Golf Club Srl richiede che tutti i giocatori abbiano un handicap massimo di 54, sia per gli uomini che per le signore, per accedere al percorso a 18 buche. L’accesso al campo executive non necessità dell’Hcp. Per il golfista Apprendista, che non dispone ancora dell’handicap di gioco ma ha superato l’esame delle regole, l’accesso al percorso a 18 buche può avvenire solo se accompagnato da affiliati in possesso dell’handicap e previa autorizzazione del maestro; mentre l’accesso al campo executive necessita della sola autorizzazione del maestro. Per i non affiliati, che pagano il green-fee e che non dispongono dell’Hcp, l’accesso al percorso campionato può avvenire previo accertamento delle effettive capacità del giocatore, attraverso una dichiarazione del relativo Circolo di Provenienza. L’accesso al campo deve avvenire comunque con l’accompagnamento di persone in possesso dell’handicap. Tutti i giocatori devono essere in possesso della tessera F.IG. (Federazione Italiana Golf), che attesti l’associazione del giocatore ad uno dei club italiani.
- È obbligo dei giocatori presentarsi alla Segreteria- Reception del Conero Golf Club, prima della partenza del percorso a 18 buche e del campo executive
- I giocatori sono invitati ad essere puntuali.
- Le partenze sono fissate ogni 10 minuti e devono essere formate, nei periodi di maggior affollamento, da 4 giocatori. Il giocatore singolo sarà autorizzato a giocare a discrezione della Segreteria o sarà abbinato ad altri giocatori. I tee-time del fine settimana possono essere prenotati a partire dal giovedi.
- I giocatori sono invitati a tenere il tagliando/badge della tessera di affiliazione o del green-fee bene in evidenza sulla sacca.
- Il noleggio della golf cart, del carrello (se non incluso nella tessera associativa o nei propri abbonamenti annuali) e degli eventuali bastoni, devono essere pagati separatamente prima dell’ingresso al percorso.
- I giocatori devono adottare un abbigliamento consono ai canoni richiesti per il gioco del golf. Sono vietate magliette giro collo, canottiere e jeans.
- È competenza della Segreteria consentire o meno l’uso della golf cart, in relazione alle condizioni del percorso. L’uso della golf cart è consentito ad un massimo di due persone per cart ed è vietato ai minori di 16 anni.
- In caso di maltempo o rifacimento e manutenzione dei campi da golf, l’agibilità degli stessi verrà stabilita dalla Direzione Tecnica. Il personale addetto è tenuto a far rispettare rigorosamente tali disposizioni. Eventuali trasgressori verranno segnalati all’Organo Amministrativo. Il Circolo non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti che dovessero capitare, per l’accesso non autorizzato dei campi dichiarati inagibili
- Le iscrizioni alle gare sono aperte sino alle ore 13:00 del giorno prima. La mancata partecipazione dovrà essere comunicata in segreteria. Nel caso di mancata comunicazione verrà addebitata la quota di iscrizione prevista
- L’accesso al campo pratica può avvenire sempre previa registrazione alla segreteria del Conero Golf Club
Spogliatoio
In generale dovranno essere osservate le buone norme di igiene e di buon ordine degli effetti personali. Per l’utilizzo delle docce è fatto obbligo di calzare idonee ciabatte antisdrucciolo. Negli spogliatoi è vietato fumare. Gli affiliati sono tenuti al rispetto degli orari
Armadietti e deposito sacca
L’affiliato potrà utilizzare, compatibilmente con le disponibilità e previo pagamento, gli armadietti posti nello spogliatoio e i depositi sacca. Tutti gli affiliati hanno la possibilità di usufruire di questi servizi pagando annualmente, se non inclusi nel contributo di affiliazione, il contributo stabilito dall’Organo Amministrativo, in una unica soluzione e con le stesse modalità e termini di pagamento previsti per i contributi di affiliazione. L’utilizzo degli armadietti è limitato all’abbigliamento sportivo, mentre quello del deposito sacca è limitato alla sola attrezzatura sportiva. L’utilizzo del deposito sacca deve avvenire previa autorizzazione del custode.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- L’Organo Amministrativo, determina nei riguardi degli affiliati, che si siano resi responsabili di mancanze nei confronti della S.S.D. Conero Golf Club Srl o dei suoi organi o addetti, o che abbiano comunque arrecato a questi un danno morale o materiale, o che abbiano violato lo Statuto Sociale o i regolamenti, le seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione, sospensione a tempo determinato, multe, radiazione dal Circolo. I provvedimenti disciplinari verranno comunicati all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di adesione sottoscritto.
- All’affiliato sospeso non saranno rimborsati i contributi di affiliazione corrispondenti al periodo della sospensione; mentre all’affiliato radiato è conteggiato il contributo fino al semestre durante il quale avviene la radiazione.
- L’affiliato radiato non può essere riammesso a far parte del Circolo, né essere invitato nei locali sociali per alcuna ragione o titolo. Il suo nome viene comunicato alla F.I.G
DISPOSIZIONI VARIE
Tutte le comunicazioni agli affiliati vengono fatte, di massima, mediante affissione di avvisi in bacheca, via newsletter e messaggi Whatsapp. L’Organo Amministrativo deve far rispettare le norme di questo Regolamento. Gli affiliati devono astenersi dall’impartire al personale dipendente ed ai collaboratori del Circolo, istruzioni di qualsiasi genere. Ogni eventuale rilievo dovrà essere fatto tramite la Segreteria. Gli affiliati, nell’interesse e nel rispetto proprio e altrui, sono tenuti a mantenere ordine e decoro negli ambienti che frequentano